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    23/08/2026

Impianto di compostaggio di Chianche, le ragioni del no al piano della Regione

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Lo Stir di PianodardineCHIANCHE – La Regione Campania con delibera numero 419 del 27 luglio 2016 ha adottato un nuovo piano regionale dei rifiuti, nel quale, per sopperire al fabbisogno di smaltimento che attualmente non rientra negli standard comunitari, prevede la realizzazione di nuovi impianti di compostaggio in 25 siti delle 37 candidature pervenute alla direzione generale per l’ambiente.

Tale decisione presenta criticità tecniche ed amministrative con particolare riguardo per l'area individuata nel Comune di Chianche, località Pianelle, sulla strada dei Due Principali SS 88, la cui scelta risulta inadeguata per le seguenti motivazioni:

• non si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 altrimenti detto “Sblocca Italia” e successivi provvedimenti del governo che individuano gli  “insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” per sopperire al fabbisogno di incenerimento dei rifiuti prodotti dalle regioni;

• la mancanza di una pianificazione territoriale idonea e che tenga conto delle realtà esistenti (Stir) del loro relativo potenziamento e/o adeguamento funzionale in considerazione delle caratteristiche industriali delle aree interessate;

• la presenza di un’area di elevato pregio agricolo (D.Lgs. 228/2001) in cui  ricade il Greco di Tufo (vino Docg) ed ambientale su cui è in corso una  programmazione regionale (parco geominerario - Proposta di legge “Istituzione di un parco regionale fluviale, agricolo e delle miniere di zolfo dell’Italia meridionale continentale” Reg. Gen. n. 299);

• Non si tiene conto che il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, testualmente prevede: “Per la localizzazione degli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque, si propone che vengano tenuti in considerazione tutti i vincoli che implicano la protezione del territorio derivanti dall’analisi del quadro di riferimento normativo e programmatico. Andranno considerati, pertanto, come vincoli cogenti a tutti gli effetti, anche per gli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico, i seguenti:

V-01: aree individuate come soggette a rischio idraulico e a rischio da frana (vincoli V-01a e V-01b);
V-02: Siti di interesse comunitario e zone speciali di conservazione;

V-03: zone di tutela assoluta delle opere di captazione di risorse idriche per uso idropotabile; zone di rispetto e di protezione dei corpi idrici sotterranei;

V-04: aree tutelate per legge dal codice dei Beni culturali e del Paesaggio D. Lgs.42/2004 e s.m.i. e, segnatamente, devono essere considerati i vincoli V-04a, V-04b,V-04c, V-04d, V-04f, V-04g, V-4h, V-04i, V-04l, V-04m;

V-06: aree naturali protette di cui alla Legge quadro sulle aree naturali protette394/91;
V-08 (a e c): faglie e aree soggette ad attività vulcanica; escluse le aree a rischio sismico di prima categoria (V-08b);

V-09: doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale;

V-11: aree soggette ad attività idrotermale;

V-12: aree soggette a rischio di inondazione per portate al colmo di piena con
tempi di ritorno inferiori a duecento anni;

V-14: aree di elevato pregio agricolo, con le avvertenze di interpretazione e le limitazioni di applicazione del vincolo sopra riportate;

V-15: applicazione delle misure di breve, medio e lungo termine previste nel  Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.

In particolare il vincolo al punto V-04c prevede: i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;

• L’area in questione è interessata da un accentuato rischio idrogeologico di
media attenzione ma con aree limitrofe a rischio elevato così come riportato nella cartografia redatta dall’Autorità di bacino Liri-Garigliano-Volturno;

• la manifestazione d’interesse della Regione Campania datata 12 maggio 2016  prevedeva aree industriali con lotti disponibili di almeno 20.000 metri quadri con adeguata viabilità d’accesso. Requisiti insussistenti per l’area in questione.

• Non adeguata viabilità di accesso all’area servita solo dalle tortuose: strada SS 88 che collega Benevento ad Avellino e la SS 371 che risale il corso del fiume Sabato passando per i centri abitati di Tufo e Pratola Serra;

• non si tiene presente che il Piano territoriale di coordinamento provinciale considera l’area in questione “programmata e non attuata” e prevede “una verifica sulle interferenze potenziali con la rete ecologica ed eventuale ripianificazione”;

• la procedura posta in essere contrasta con le prerogative dell'Ato quale organo di riferimento della programmazione intercomunale. Infatti l’art. 34 della legge regionale 14/2016 prevede che il Piano d’ambito territoriale “adotti i programmi d’investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti
tecnologici dell’impiantistica esistente o di nuova realizzazione”;

• la localizzazione mette a rischio la permanenza dei requisiti ambientali previsti dal disciplinare di produzione dei vini Docg Greco di Tufo per i vigneti ricadenti nel comune di Chianche e conseguenti danni per i produttori che hanno investito sul territorio nel settore vitivinicolo;
• mancato coinvolgimento della popolazione residente nonché delle  vicine comunità;
• infine  la località Pianelle confina con i Comuni di Altavilla Irpina, Ceppaloni, Petruro Irpino ed è adiacente al Comune di   Arpaise, quindi ogni  determinazione non può prescindere da una valutazione di carattere intercomunale.

Ciò premesso, il Movimento Liberi per Altavilla, chiede  all’amministrazione comunale di Altavilla Irpina di adottare gli opportuni provvedimenti in merito.

 

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